
D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti penali
D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti penali
Uno degli innegabili “meriti” della pandemia da Covid-19 va individuato certamente nell’aver dato impulso alla digitalizzazione del processo penale, da molto tempo ipotizzata ed auspicata. Tale esigenza è stata dettata dalle ripercussioni negative che l’emergenza sanitaria ha avuto sul sistema giudiziario e della vera e propria paralisi degli uffici giudiziari conseguente alle norme di contenimento della pandemia.
La normativa di apertura della digitalizzazione del processo penale è costituita dall’art. 24 del cosiddetto “Decreto Ristori” n. 137 del 28 ottobre 2020.
Al primo comma infatti viene sancito l’obbligo generalizzato di deposito telematico almeno per le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui al comma 3 dell’art 415 bis c.p.p. – cioè tutti quegli atti che possono essere presentati dall’indagato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale deposito andrà effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA).
Al secondo comma viene poi ipotizzata l’estensione degli atti oggetto di tale obbligo mediante un emanando decreto del Ministero della Giustizia.
Al comma quattro infine viene sancita in via residuale la facoltà di deposito a mezzo Pec (da indirizzo Pec iscritto nel ReGIndE) di tutti gli atti, documenti ed istanze comunque denominate diversi da quelli indicati nei commi uno e due. Gli uffici di segreteria o cancelleria provvederanno ad annotare la data di ricezione in apposito registro inserendo l’atto depositato nel fascicolo telematico e provvedendo poi all’inserimento nel fascicolo cartaceo di una copia analogica dell’atto depositato e con l’attestazione della data di ricezione della Pec. Viene quindi in ogni caso garantita la continuità della tenuta del fascicolo cartaceo.
Nel caso in cui gli atti indicati dai commi uno e due dell’art. 24 siano erroneamente inviati a mezzo Pec anziché depositati tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP) – raggiungibile dal Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero tramite l’apposita area riservata – il comma sei stabilisce che il deposito non produce alcun effetto.
Il DGSIA 9 novembre 2020, rimandando al provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020, ha compiutamente indicato le modalità del deposito, le specifiche tecniche da rispettare relative ai formati degli atti nonché l’elenco degli indirizzi Pec da utilizzare per il deposito presso gli uffici giudiziari siti sull’intero territorio nazionale.
Si evince icto oculi che la normativa in esame è applicabile ai soli difensori, mentre i privati potranno continuare a depositare le denunce, querele e gli atti cui possono provvedere personalmente senza la necessaria assistenza tecnica del difensore mediante il consueto deposito cartaceo presso gli Uffici della Procura della Repubblica. Per i privati infatti non è consentito neppure il deposito a mezzo Pec, in primo luogo perchè gli stessi non sono inseriti nel ReGIndE, e poi perché come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la Pec non assicura l’identificazione del soggetto presentante e, quindi, la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato (sul punto Cass., Sez. I, sent. n. 32566/2020)
Successivamente, anche in seguito a problematiche di tipo interpretativo in ordine agli atti che potevano essere depositati, con la legge n. 176/20 di conversione del “Decreto Ristori”, è stata ufficialmente introdotta per il periodo emergenziale la possibilità di procedere al deposito telematico di “tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354”. Ovviamente, trattandosi letteralmente di una possibilità, tali disposizioni non modificano quanto disposto dal codice di rito in merito alle forme e alle modalità di presentazione dell’impugnazione, restando quindi consentite le modalità tradizionali di deposito in cancelleria e di trasmissione a mezzo raccomandata.
Come ipotizzato nel secondo comma dell’art. 24 del “Decreto Ristori”, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia rubricato “Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Tale normativa incrementa il novero degli atti in materia penale per cui vige l’obbligo di deposito telematico; entrerà in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta, e quindi dal 5 febbraio 2021.
Come enunciato nell’art. 1, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali siti nel territorio nazionale i difensori dovranno provvedere al deposito degli atti penali oggetto del decreto esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Gli atti interessati dal deposito telematico sono:
- l'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 codice procedura penale;
- la denuncia ex art. 333 codice di procedura penale;
- la querela ex art. 336 codice di procedura penale
- la procura speciale indispensabile per il deposito delle denunce-querele;
- l’atto di nomina del difensore ex art.96 codice di procedura penale;
- la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 codice di procedura penale.
Quanto alle specifiche tecniche che i file da depositare telematicamente sul Portale dei Servizi Telematici o da inviare a mezzo Pec, l’articolo 2 del DGSIA del 09/11/2020, richiamando quelle già previste per il processo civile telematico, prevede che:
- tutti i file devono essere in formato pdf;
- l’atto (esclusi gli allegati) deve essere un pdf “nativo”: quindi dovrà essere redatto con word o altri programmi di videoscrittura e dovrà essere salvato in pdf. Non potranno, pertanto, essere inviati pdf ottenuti da una semplice scansione dell’atto stampato e poi scannerizzato in quanto il provvedimento del DGSIA “non ammette la scansione di immagini”;
- gli allegati all’atto, invece, dovranno essere specificamente indicati e potranno essere scansionati e salvati in formato pdf. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 dpi;
- gli atti e gli eventuali documenti da firmare dovranno essere firmati con dispositivo di firma digitale prima dell'invio (formati accettati PAdES o CAdES);
- i file trasmessi non potranno superare in totale la dimensione di 30 megabyte;
- in caso di allegati più pesanti il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi Pec.
- il deposito sarà ritenuto tempestivo quando è eseguito entro le ore 13.00 del giorno di scadenza; gli atti pervenuti oltre tale orario saranno considerati pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le re 13.00 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.
In conclusione, appare doverosa una riflessione. Gli operatori del settore sono ben consapevoli che la digitalizzazione del deposito degli atti penali è limitata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e che si dovrà ancora attendere per avere un vero e proprio procedimento penale telematico. Ad ogni buon conto il sistema adottato – lungi dal non dover essere oggetto di rettifiche e miglioramenti – dimostra una straordinaria versatilità ed una innegabile utilità pratica nell’ottica della ottimizzazione, maggior efficienza e semplificazione del sistema e delle risorse. Esiti particolarmente significativi che difficilmente potranno essere trascurati allorquando l’emergenza sanitaria sarà superata.
Dr.ssa Sara Morsilli