
REVOCABILE L’ASSEGNO DIVORZILE ALLA EX MOGLIE CHE RIFIUTA DI TROVARE UN LAVORO.
Il divorzio è l’istituto giuridico che determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno l’affectio coniugalis cioè la comunione spirituale e materiale di vita.
Si parla di scioglimento quando il matrimonio è stato contratto con rito civile, di cessazione degli effetti civili quando invece è stato contratto matrimonio concordatario.
Esso si differenzia dalla separazione personale tra i coniugi in quanto quest’ultima comporta una sospensione degli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione tra i coniugi o di un provvedimento di divorzio.
Con il divorzio si perde lo status di coniuge potendosi quindi convolare a nuove nozze, la donna perde il cognome del marito e vengono meno tutti gli obblighi discendenti dal matrimonio. Cessa altresì la destinazione del fondo patrimoniale e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
Con la sentenza di divorzio, possono essere statuite determinazioni circa le questioni patrimoniali e l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento della prole e l’eventuale versamento di un assegno divorzile.
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 L. 898/1970, l’assegno divorzile ha natura complessa e può essere concesso qualora sussista anche solo una delle sue componenti:
- Assistenziale, nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di mezzi idonei a farlo ritenere economicamente autosufficiente;
- Perequativa, con riferimento al contributo apportato dal coniuge richiedente alla formazione del capitale invisibile della famiglia;
- Compensativa e risarcitoria, per ristorare il richiedente delle rinunce e sacrifici affrontati per il beneficio della famiglia nonché qualora lo scioglimento del matrimonio sia da ricondurre all’esclusiva responsabilità del coniuge economicamente forte.
L’assegno divorzile può essere versato mensilmente o in unica soluzione, previo accertamento da parte del tribunale della congruità della somma versata una tantum. Il Tribunale può altresì sostituire l’assegno divorzile con l’assegnazione di un bene di cui il soggetto obbligato è proprietario.
È sempre rinunciabile e suscettibile di revisione e ripristino nel caso in cui cambiano le condizioni alla base della precedente statuizione. Si estingue nel momento in cui l’ex coniuge che lo percepisce contrae nuovo matrimonio o qualora l’ex coniuge obbligato al versamento viene dichiarato fallito o decede. In tema di assegno divorzile e sopravvenienza di nuove relazioni stabili per il coniuge, gli Ermellini con l’ordinanza ben presto denominata “salva-mariti” hanno stabilito che l’intraprendere una nuova relazione, che non implichi necessariamente la stabile convivenza, faccia venir meno il presupposto dell’assegno di mantenimento, in quanto la formazione di una famiglia di fatto rappresenta una scelta di vita, valida anche in caso di successiva rottura, poiché si ritiene che il soggetto accetti anche questo rischio (Cass. ordinanza n. 22064/2020).
Abbiamo detto che una delle componenti dell’assegno divorzile è quella assistenziale: non bisogna però finire col pensare che la ratio sottesa finisca con l’equipararlo all’assegno di mantenimento.
La rilevanza del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio per la determinazione del quantum dell’assegno ha da sempre ingenerato orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Una svolta in materia si è avuta con la cosiddetta pronuncia “Grilli” (Cass. ordinanza n. 11504/2017) con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il criterio di liquidazione dell’assegno divorzile non può essere quello del mantenimento del tenore di vita cui il coniuge godeva in pendenza di matrimonio (criterio invece applicabile all’assegno di mantenimento disposto in caso di separazione personale) in quanto tale assunto sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio. Il divorzio comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale ragion per cui se l’assegno divorzile fosse ancorato al tenore di vita si finirebbe per ripristinare tale rapporto in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale. Così facendo si concretizzerebbe in un prelievo forzoso in misura proporzionale alla capacità patrimoniale del coniuge economicamente più forte che sarebbe arduo giustificare in nome della mera solidarietà post-coniugale.
Bisogna quindi valutare la cosiddetta autosufficienza economica del coniuge economicamente più debole mediante alcuni indici di prova quali: possesso di redditi di qualunque specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, la capacità e la effettiva possibilità di lavoro dell’ex, ecc.
È chiaro dunque che negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha intrapreso un cammino volto al ridimensionamento dell’assegno divorzile, in modo da non considerarlo più come un meccanismo automatico, ma, piuttosto, da rapportare alle circostanze concrete.
Ne è la dimostrazione la recente ordinanza del 4 febbraio 2021 (Cass. ordinanza n. 2653/2021) con la quale la Suprema Corte ha sancito la legittimità della revoca dell’assegno divorzile in favore della ex moglie se questa si rifiuta di cercare un lavoro.
L'ex moglie divorziata si rifiuta di cercare un lavoro nonostante sia ancora giovane e in buona salute: sostiene una presunta difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro dal quale si era allontanata da circa vent’anni. Anche se avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, sosteneva che ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica.
Gli Ermellini, però, le hanno dato torto su tutta la linea, sottolineando in particolare un "atteggiamento particolarmente rinunciatario della donna a trovare un’occupazione". Per prima cosa hanno specificato che quando era sposata non viveva nel lusso. La Corte ha poi tenuto conto dell'età - "di soli 46 anni, quindi non particolarmente avanzata" -, delle buone condizioni di salute della donna e dell'assenza di impedimenti alla ricerca di un impiego. Seguiva a tale decisione per l’ex moglie altresì la condanna alle spese del giudizio.
È innegabile come un sì importante precedente non mancherà di essere applicato in altri casi analoghi.
Dr.ssa SARA MORSILLI